Geotermia a Castel Giorgio: la sentenza del Consiglio di Stato

Dopo la bella notizia (il riconoscimento del biodistretto Lago di Bolsena), la brutta: la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 7 ottobre che permette la realizzazione della centrale geotermica di Castel Giorgio. I giudici hanno dato ragione all’ITW&LKW Italia, che aveva fatto ricorso contro la sentenza del TAR Lazio con cui il progetto era stato stoppato.

Diciamo subito che ciò non significa che non abbiamo più nessuna possibilità di fermare il progetto, e infatti alcuni percorsi utili a questo scopo sono già stati iniziati indipendentemente dall’opposizione davanti ai tribunali. Comunque, in questa intricata faccenda giuridica (vedi qui) occorre un’attenta analisi della sentenza per decidere sui prossimi passi.

Dopo una prima lettura, anche la sentenza stessa del Consiglio di Stato rileva punti critici che potrebbero motivare un ulteriore ricorso per manifesta erroneità del giudizio. La nostra contestazione della decisione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2021, con la quale veniva autorizzato il proseguimento della realizzazione dell’impianto, riguardava due distinte sfere principali. La prima quella amministrativa relativa all’insufficiente coinvolgimento delle regioni Umbria e Lazio in questa decisione, punto che era stato accolto dal TAR. Nella seconda si rilevava il rischio sismico connesso con l’impianto, che è incontestabile e evidenziato da vari eventi (i sismi geotermici di Pohang e Vendenheim) sul piano concreto, e sul piano teorico da varie pubblicazioni scientifiche recenti e dalla valutazione dell’INGV avversa a due impianti geotermici nella regione Campania, quasi identici a quello di Castel Giorgio. Anche questo argomento era stato ritenuto valido dal TAR.

Le argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato in ambedue i punti sono nettamente tecnico-giuridiche, e tendono a favorire sistematicamente l’ITW. Sul piano amministrativo i giudici ritengono che non sarebbe stato necessario coinvolgere la Regione Lazio nel procedimento avanti al Consiglio dei Ministri, perché Regione non “interessata” dall’impianto, malgrado il fatto che i fondi dei pozzi deviati di reiniezione si trovino nel sottosuolo della regione, che di conseguenza è esposta a rischio sismico e inquinamento degli acquiferi.

Per quanto riguarda il rischio sismico e di inquinamento, sempre per motivi tecnici non era stato possibile fare valere le incontestabili prove menzionate qui sopra, all’eccezione dei terremoti geotermici di Vendenheim. Questi, invece, dai giudici non sono considerati come prove sufficienti per la pericolosità dell’impianto, perché “sono state introdotte nel processo semplicemente attraverso notizie di stampa e studi di parte basati in massima parte su queste notizie: non consta, allo stato, che sulla vicenda sia disponibile un rapporto scientifico in qualche modo ufficiale. Si tratta quindi di fatti inidonei sotto ogni profilo a formare criterio di giudizio”. Se è anche vero che il trattamento scientifico dei recentissimi eventi di Vendenheim è ancora incompleto (e non può essere altrimenti), una prima relazione approfondita è stata pubblicata il 5 agosto (confermando pienamente “gli studi di parte”) dopo il termine del deposito della documentazione istruttoria ma prima del dibattito, avendo così potuto “formare criterio di giudizio”. Una maggior prudenza dei giudici avrebbe potuto prevedere la richiesta del parere di un esperto esterno in questa materia complessa.

In ogni caso, la sentenza del Consiglio di Stato non certifica in nessun modo che l’impianto di Castel Giorgio non è pericoloso: evita semplicemente di esprimersi a proposito.

Siamo fiduciosi che alla fine si riesca a far valere la ragione e a impedire la realizzazione di un impianto che, secondo lo stato attuale della scienza, presenta gravi rischi per la popolazione, l’ambiente e il nostro patrimonio architettonico.

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